Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 dic 1987
1. Con effetto al 1o maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue : Iugoslavia | 177,7 | Brasile | 211,5 | Siria | 259,5 | Algeria | 242,1 | Egitto | 434,6 | 2. Con effetto al 16 maggio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue : Grecia | 115,1 | Venezuela | 113,7 | Cile | 152,5 | Turchia | 117,0 | Marocco | 119,1 | Israele | 213,6 | 3. Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue : Grecia | 76,8 | Brasile | 63,5 | Iugoslavia | 85,0 | Turchia | 64,0 | Cile | 85,7 | Israele | 148,8 | Siria | 210,3 | Algeria | 173,2 | Marocco | 93,0 | Venezuela | 62,9 | Egitto | 301,0 | 4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
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