Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue:

In vigore dal 14 dic 1987
1) Nell'ultimo considerando i riferimenti alle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune sono sostituiti da 3501 10 e 3501 90 90 della nomenclatura combinata. 2) L' è sostituito dal seguente: « Sono considerati come prodotti di base: 1.2 // // // Codice NC // Designazione dei prodotti di base // // // 0402 // Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti // 0405 // Burro e altri grassi del latte // capitolo 10 // Cereali // 1701 // Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido // 1703 // Melasse risultanti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero » // // 3) All'articolo 3: - la lettera a) è sostituita dal seguente: «a) le merci fabbricate con fecola di patate (sottovoce 1108 13), con fecole di radici e tuberi della voce 0714 (sottovoci 1108 14 e 1108 19 90), nonché quelle fabbricate con farine e semolini della sottovoce 1106 20 della nomenclatura combinata si considerano fabbricate con cereali »; - l'inizio della lettera b) è modificato come segue: «b) le merci fabbricate con latte non concentrato né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, avente un tenore di materie grasse . . . . . »; - l'inizio della lettera c) è modificato come segue: « c) le merci fabbricate con latte o crema di latte, non concentrate né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, aventi un tenore di materie grasse . . . . . »; - la lettera d) è sostituita dal seguente: « d) le merci fabbricate a base di isoglucosio (sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30) si considerando fabbricate a base di zucchero ». 4. All'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo riferimento deve essere letto come segue: « procedura dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ». 5. All'articolo 8, paragrafo 10, l'ultimo riferimento è sostituito dal seguente: « la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ». 6. All'articolo 16: - la sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 10 della nomenclatura combinata; - la sottove 35.01 C della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 90 90 della nomenclatura combinata. 7. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3743:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1987/3743 — Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue: | Portale Normativo