Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue:
In vigore dal 14 dic 1987
1) Nell'ultimo considerando i riferimenti alle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune sono sostituiti da 3501 10 e 3501 90 90 della nomenclatura combinata.
2) L' è sostituito dal seguente:
«
Sono considerati come prodotti di base:
1.2 // // // Codice NC // Designazione dei prodotti di base // // // 0402 // Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti // 0405 // Burro e altri grassi del latte // capitolo 10 // Cereali // 1701 // Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido // 1703 // Melasse risultanti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero » // //
3) All'articolo 3:
- la lettera a) è sostituita dal seguente:
«a) le merci fabbricate con fecola di patate (sottovoce 1108 13), con fecole di radici e tuberi della voce 0714 (sottovoci 1108 14 e 1108 19 90), nonché quelle fabbricate con farine e semolini della sottovoce 1106 20 della nomenclatura combinata si considerano fabbricate con cereali »;
- l'inizio della lettera b) è modificato come segue:
«b) le merci fabbricate con latte non concentrato né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, avente un tenore di materie grasse . . . . . »;
- l'inizio della lettera c) è modificato come segue:
« c) le merci fabbricate con latte o crema di latte, non concentrate né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, aventi un tenore di materie grasse . . . . . »;
- la lettera d) è sostituita dal seguente:
« d) le merci fabbricate a base di isoglucosio (sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30) si considerando fabbricate a base di zucchero ».
4. All'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo riferimento deve essere letto come segue:
« procedura dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
5. All'articolo 8, paragrafo 10, l'ultimo riferimento è sostituito dal seguente:
« la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
6. All'articolo 16:
- la sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 10 della nomenclatura combinata;
- la sottove 35.01 C della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 90 90 della nomenclatura combinata.
7. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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