Art. 2
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 150 dell'11. 6. 1987, pag. 24.
(5) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
Storico versioni
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