Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 150 dell'11. 6. 1987, pag. 24. (5) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46. (6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3682:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo