Art. 1

All'articolo 18, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2677/85 sono aggiunti i seguenti termini:

In vigore dal 9 dic 1987
« oppure se l'esportazione è effetutata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (*). (*) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46. »
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