Art. 3
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 30 giugno 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.
(4) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 23.
(6) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
Storico versioni
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