Art. 2
In vigore dal 9 dic 1987
A decorrere dal 1o gennaio 1988, qualora i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci non siano oggetto di un esemplare di controllo T 5, per stabilire l'importo dell'aiuto da versare all'utilizzatore si considera che lo Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti corrisponde a quello che ha rilasciato il certificato di acquisto al prezzo minimo previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3540/85.
Storico versioni
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