Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
A decorrere dal 1o gennaio 1988, qualora i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci non siano oggetto di un esemplare di controllo T 5, per stabilire l'importo dell'aiuto da versare all'utilizzatore si considera che lo Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti corrisponde a quello che ha rilasciato il certificato di acquisto al prezzo minimo previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3540/85.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3681:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo