Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14. (4) GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21. (5) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 1.
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