Art. 2
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3680:oj#art-2