Art. 3
In vigore dal 8 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. L 227 del 14. 8. 1987, pag. 8.
(4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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