Art. 1

In vigore dal 8 dic 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mercurio della sottovoce 28.05 D della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 28.05-71 e 28.05-79, originario dell'Unione Sovietica. 2. L'importo del dazio è di 70 ECU per bombola di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) oppure di 2,03 ECU per chilogrammo netto di mercurio. 3. Sono applicabili le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/3687 | Portale Normativo