Art. 2
In vigore dal 8 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM
(1) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13.
(2) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 100.
Storico versioni
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