Art. 2

In vigore dal 8 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13. (2) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 100.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3686 | Portale Normativo