Art. 1
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 60/85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 8 dic 1987
« - il rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese, tenendo conto dei criteri di riduzione stabiliti dal presente regolamento ed eventualmente della situazione dei nuovi produttori di tubi e delle imprese aventi una filiale negli Stati Uniti a cui forniscono tubi semilavorati destinati alla produzione di tubi finiti. ».
Storico versioni
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