Art. 2

In vigore dal 4 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GTH n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GTH n. L 329 del 20. 11.1987, pag. 8. (3) GTH n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29. (4) GTH n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 48.
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