Art. 2
In vigore dal 4 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GTH n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GTH n. L 329 del 20. 11.1987, pag. 8.
(3) GTH n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(4) GTH n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 48.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3658:oj#art-2