Art. 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2620/87 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 2 dic 1987
« Articolo 4 L'importo dell'aiuto è stabilito in misura forfettaria per il mosto di uve concentrato prodotto a partire da uve raccolte nella Comunità dei Dieci e, rispettivamente, prodotto a partire da uve raccolte in Spagna, nella seguente misura: - 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all', primo trattino; - 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all', secondo trattino. »
Storico versioni

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eli:reg:1987:3627:oj#art-2

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