Art. 2
Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2620/87 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 2 dic 1987
« Articolo 4
L'importo dell'aiuto è stabilito in misura forfettaria per il mosto di uve concentrato prodotto a partire da uve raccolte nella Comunità dei Dieci e, rispettivamente, prodotto a partire da uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:
- 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all', primo trattino;
- 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all', secondo trattino. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3627:oj#art-2