Art. 2
In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8.
(3) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.
(4) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3602:oj#art-2