Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2321/86 è modificato come segue:
In vigore dal 30 nov 1987
1) All', paragrafo 1, primo comma, secondo trattino la data del « 31 ottobre 1987 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1987 ».
2) L'articolo 3 è modificato come segue:
- nel paragrafo 1, lettera b), la data del « 31 dicembre 1987 » è sostituita da quella del « 31 gennaio 1988 »;
- nel paragrafo 3, i termini « se necessario fino al 15 febbraio 1987 » sono soppressi.
3) L'articolo 4:
- nel paragrafo 1, secondo comma, i termini « prima dell'inizio di questo periodo » sono sostituiti dai termini « prima del termine di questo periodo »;
- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Fatta salva la ripartizione in otto anni del finanziamento comunitario previsto dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1336/86, gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, primo e secondo trattino, versare l'indennità in una o due volte a tutti i produttori interessati o ad alcuni di essi. »
4) All'articolo 6, secondo trattino, la data del « 31 dicembre 1987 » è sostituita da quella del « 31 gennaio 1988 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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