Art. 4
In vigore dal 26 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1o dicembre 1987 fino al 30 aprile 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.
(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 5.
Storico versioni
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