Art. 4

In vigore dal 26 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1o dicembre 1987 fino al 30 aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20. (6) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 5.
Storico versioni

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