Art. 3

In vigore dal 26 nov 1987
1. Ogni giorno lavorativo le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione dati statistici concernenti: - i quantitativi di prodotti di base che rientrano nel settore dei cereali e per i quali il giorno lavorativo precedente sono stati richiesti titoli di fissazione anticipata per esportazioni verso gli Stati Uniti d'America sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune; - i quantitativi di paste alimentari, di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della restituzione all'esportazione concessa il giorno lavorativo precedente per i cereali in esse incorporati è stato fissato in anticipo, nonché la data alla quale la dichiarazione d'esportazione di tali paste alimentari verso gli Stati Uniti d'America è stata accettata dalle competenti autorità doganali. 2. I dati statistici menzionati al paragrafo 1 vengono comunicati alla Commissione ripartiti per sottovoce della tariffa doganale comune in cui rientrano le paste alimenari in questione e devono essere trasmessi al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee DG III/B/2 rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3556:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo