Art. 2
In vigore dal 24 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33.
(5) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 15.
Storico versioni
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