Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2. (3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33. (5) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 15.
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