Art. 2

In vigore dal 24 nov 1987
Salvo ricorso alla procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (3), le modalità di trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione dei loro risultati statistici ripartiti secondo il modo di trasporto, ivi compresi il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione nonché, ove necessario, le condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione, sono disciplinate sulla base della prassi seguita in vista dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2 di detto regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3522:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo