Art. 1
In vigore dal 24 nov 1987
A decorrere dal 1o gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono ai dati da essi elaborati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2954/85 il dato « modo di trasporto » previsto all'articolo 5, lettera g) del suddetto regolamento.
Storico versioni
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