Art. 2
In vigore dal 24 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.
Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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