Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 518/79 è modificato come segue:
In vigore dal 24 nov 1987
1. All', paragrafo 1 il testo che figura dopo le parole « . . . che rientrano in voci diverse » e termina con le parole « . . ., in appresso denominato NCCD » è sostituito dal testo seguente: « nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, in appresso denominata nomenclatura del sistema armonizzato ».
2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
1. Nel capitolo 98 della nomenclatura combinata, per quanto riguarda i capitoli 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94, vengono create sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi a livello di ciascuno di detti capitoli e di ciascuna delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato di cui si compongono.
La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a creare nel capitolo 98 sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi per quanto concerne altri capitoli della nomenclatura combinata. La Commissione rende nota tale autorizzazione agli altri Stati membri.
2. I componenti che rientrano in un capitolo determinato vanno classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda tale capitolo, a meno che il servizio competente di cui all'articolo 7 non li classifichi obbligatoriamente nel capitolo 98 alle sottovoci di raggruppamento idonee a livello della voce della nomenclatura del sistema armonizzato ovvero applichi il disposto del paragrafo 3,
La procedura semplificata non impedisce peraltro la classificazione, da parte del servizio competente, dei componenti in talune sottovoci NC, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*). Ciascuno Stato membro comunica ogni anno l'elenco di tali sottovoci alla Commissione che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.
3. Nel capitolo 98 della nomenclatura combinata vengono create sottovoci di raggruppamento per gli impianti industriali completi destinati alla dichiarazione di componenti e di altre merci il cui valore sia ritenuto, dal servizio competente di cui all'articolo 7, troppo basso per giustificarne la registrazione nelle sottovoci di raggruppamento per gli impianti industriali completi dei capitoli di appartenenza.
(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. »
3. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 6
I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali completi vengono definiti secondo le norme seguenti:
1. Il codice è costituito da 8 cifre.
2. Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.
3. La terza cifra, che serve a caratterizzare le esportazioni d'impianti industriali completi, è l'8.
4. La quarta cifra varia da 0 a 9 a seconda dell'attività economica principale cui va assegnato l'impianto industriale completo esportato, in conformità della classificazione seguente:
1.2 // Codice // Attività economiche // 0 // Energia (ivi comprese la produzione e la distribuzione di vapore e d'acqua calda) // 1 // Estrazione di minerali non energetici (ivi comprese la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (ivi compresa l'industria del vetro) // 2 // Siderurgia; industria di trasformazione dei metalli (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) // 3 // Costruzione di macchine e dei materiali da trasporto; meccanica di precisione // 4 // Industria chimica (ivi compresa la fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche // 5 // Industria alimentare, delle bevande e del tabacco // 6 // Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e di articoli d'abbigliamento // 7 // Industrie del legno e della carta (ivi comprese la stampa e l'edizione); industrie manifatturiere non classificate altrove // 8 // Trasporti (ad esclusione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni // 9 // Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua ; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.
5. La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata interessato dalla sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, avuto riguardo all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, la quinta e la sesta cifra sono 9.
6. Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano:
- a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0,
- a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e quarta cifra di tale voce ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3521:oj#art-1