Art. 4
In vigore dal 23 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) GU n. C 276 del 15. 10. 1987, pag. 8.
(2) GU n. C 318 del 30. 11. 1987.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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