Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. C 276 del 15. 10. 1987, pag. 8. (2) GU n. C 318 del 30. 11. 1987. (3) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
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