Art. 2

In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (4) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 3. (5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 38.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3360 | Portale Normativo