Art. 1

All'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 997/81 è aggiunto il seguente paragrafo:

In vigore dal 9 nov 1987
« 3. Per conformarsi alle norme di cui al paragrafo 1, lettera a), in materia di volume nominale, gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1988, l'immissione in circolazione sul loro territorio di mosto d'uva concentrato rettificato, in recipienti di volume nominale diverso da quello indicato al suddetto paragrafo, a condizione che sul condizionamento sia indicato chiaramente il volume nominale contenuto ».
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