Art. 2

In vigore dal 6 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai prodotti immessi in consumo anteriormente al 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
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