Art. 1

In vigore dal 6 nov 1987
1. Dopo l'immissione in consumo e lo sbarco nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di granturco di cui alla sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune, trasportato dalla Spagna via mare e rispondente in detto paese ai requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, è erogato un importo pari a 5,38 ECU per tonnellata, previa applicazione del coefficiente monetario previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (4). 2. L'importo di cui al paragrafo 1 è dedotto dall'importo compensativo adesione applicabile al prodotto di cui trattasi, unicamente per quanto attiene al pagamento da effettuare al beneficiario. 3. L'erogazione dell'importo di cui al paragrafo 1 costituisce un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.
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