Art. 1
In vigore dal 28 ott 1987
La Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e il Lussemburgo sono autorizzati, per la campagna viticola 1987/1988, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto per le zone viticole A e B, dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 823/87 per i prodotti di cui al paragrafo 1, prima comma dello stesso articolo 18 e dal paragrafo 2, primo comma del summenzionato articolo 8, sempreché:
1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, siano ottenuti da uve:
a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d., e
b) raccolte nella:
- regione determinata Ahr ed appartenente alle varietà Blauer Portugieser e Riesling,
- regione determinata Mosel-Saar-Ruwer ed appartenente alle varietà Riesling e Elbling,
- regione determinata Mittelrhein ed appartenente alla varietà Riesling;
2. per quanto riguarda il Regno Unito, siano ottenuti da uve:
a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e
b) raccolte nelle unità amministrative che figurano in allegato;
3. per quanto riguarda il Lussemburgo, siano ottenuti da uve:
a) destinate all'elaborazione dei vini da tavola e di v.q.p.r.d. ed
b) appartenenti alle varietà Riesling e Elbling.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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