Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 ott 1987
La Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e il Lussemburgo sono autorizzati, per la campagna viticola 1987/1988, a permettere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto per le zone viticole A e B, dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 823/87 per i prodotti di cui al paragrafo 1, prima comma dello stesso articolo 18 e dal paragrafo 2, primo comma del summenzionato articolo 8, sempreché: 1. per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, siano ottenuti da uve: a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e di v.q.p.r.d., e b) raccolte nella: - regione determinata Ahr ed appartenente alle varietà Blauer Portugieser e Riesling, - regione determinata Mosel-Saar-Ruwer ed appartenente alle varietà Riesling e Elbling, - regione determinata Mittelrhein ed appartenente alla varietà Riesling; 2. per quanto riguarda il Regno Unito, siano ottenuti da uve: a) destinate all'elaborazione di vini da tavola e b) raccolte nelle unità amministrative che figurano in allegato; 3. per quanto riguarda il Lussemburgo, siano ottenuti da uve: a) destinate all'elaborazione dei vini da tavola e di v.q.p.r.d. ed b) appartenenti alle varietà Riesling e Elbling.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3221:oj#art-1