Art. 2

In vigore dal 23 ott 1987
1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3159/87, instaurano, fino al 31 agosto 1988, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, un sistema di vigilanza in cui l'operatore, in caso di invio d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a partire da questi Stati membri verso la Spagna o il Portogallo, deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che questo olio non è di origine tunisina. 2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture: - Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 3159/87 - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3159/87 - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3159/87 - Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3159/87 - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3159/87 - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3159/87 - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3159/87 - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3159/87 - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3159/87. 3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0. 4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e l'importo fissato in applicazione del disposto dell'.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3170 | Portale Normativo