Art. 1

In vigore dal 23 ott 1987
IL prelievo speciale di cui all' del regolamento (CEE) n. 3159/87 è uguale a 16 ECU per 100 kg. Tuttavia, per l'olio immesso in libera pratica a decorrere dal 1o novembre 1987, il prelievo è adeguato in funzione dell'eventuale variazione del prezzo di entrata.
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