Art. 3
In vigore dal 22 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, senza effetto retroattivo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 10. 10. 1987, pag. 26.
Storico versioni
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