Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, senza effetto retroattivo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 288 del 10. 10. 1987, pag. 26.
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