Art. 3
In vigore dal 14 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Le disposizioni di cui agli producono i loro effetti a decorrere dal 10 agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.
(5) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 26.
(6) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2746:oj#art-3