Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2315/76 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 14 set 1987
« Articolo 3 bis 1. Le disposizioni di cui agli relative alla data di entrata all'ammasso e alla costituzione della cauzione, nonché la disposizione di cui all', paragrafo 1, secondo comma relativa al quantitativo minimo preso in consegna non si applicano qualora il burro sia acquistato per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario o per la realizzazione di programmi di aiuto alimentare decisi o riconosciuti dalle autorità nazionali. L'operatore acquirente presenta la prova della destinazione dei prodotti indicata nel comma precedente mediante copia della comunicazione con la quale egli viene informato di essere stato dichiarato aggiudicatario di una fornitura di aiuto alimentare. 2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli aggiudicatari di una fornitura di aiuto alimentare di esaminare a loro spese, prima della conclusione di un contratto d'acquisto, campioni prelevati dal burro posto in vendita. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto. 3. Il tasso di conversione applicabile nel caso degli aiuti alimentari di cui al presente articolo corrisponde al tasso rappresentativo valido il giorno di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte all'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/2746 — Nel regolamento (CEE) n. 2315/76 è inserito il seguente articolo: | Portale Normativo