Art. 7

In vigore dal 9 set 1987
1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all', paragrafo 4 vengono fornite la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini prescritti. Se tali prove non sono fornite entro il termine prescritto ma entro i due mesi successivi, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione. Articolo 8 Nel caso di cui all', paragrafo 2, secondo comma: - la prova di cui all', paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1° giugno 1988, - la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all', paragrafo 2, - il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all', paragrafo 1 viene efettuato entro un mese dalla presentazione della prova di cui all', paragrafo 2 all'autorità competente per l'approvazione del contratto, salvo che il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione sia più lungo. Artcolo 9 1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1987. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 9 gennaio 1988. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1988. 3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1988. 4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel corso del mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e in rapporto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, primo comma del seguente importo: - 2,49 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 4,01 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,21 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola, - 5,75 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,66 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,12, 2,11, 0,96, 2,94, 3,46 ECU per % vol e per ettolitro. Per poter beneficiare dell'aiuto, entro il 31 agosto 1988 l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente una domanda corredata di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto ovvero di un elenco ricapitolativo di detti documenti. Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tali elenchi ricapitolativi siano vistati da un organo di controllo. L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione. 6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro e non oltre il 31 dicembre 1988, viene fornita la prova: - che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato, (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11. (7) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 42. (8) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1. (9) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 11. (1) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (5) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (6) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 40. (7) GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8. (8) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61. (9) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
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