Art. 1

In vigore dal 9 set 1987
1. Se, per la campagna 1986/1987, viene decisa l'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, tali misure sono applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento. 2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (7), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (8) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (9). Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all' prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione con la quale il produttore attesta di aver adempiuto gli obblighi di cui al primo comma o di soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e si impegna a consegnare i quantitativi restanti, necessari per conformarsi interamente all'obbligo entro i termini fissati dalla competente autorità nazionale.
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