Art. 2

In vigore dal 9 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 6. (5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14. ALLEGATO « ALLEGATO I I. Tenore di olio dei semi di colza e di ravizzone Maggiorazione o riduzione di 0,020 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza. II. Tenore di olio dei semi di girasole Maggiorazione o riduzione di 0,025 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 44 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza. Tuttavia, la maggiorazione o riduzione di cui al comma precedente è di 0,080 ECU in Spagna ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2709:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2709 | Portale Normativo