Art. 2
In vigore dal 9 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 6.
(5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.
ALLEGATO
« ALLEGATO I
I. Tenore di olio dei semi di colza e di ravizzone
Maggiorazione o riduzione di 0,020 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.
II. Tenore di olio dei semi di girasole
Maggiorazione o riduzione di 0,025 ECU per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 44 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.
Tuttavia, la maggiorazione o riduzione di cui al comma precedente è di 0,080 ECU in Spagna ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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