Art. 3

In vigore dal 28 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5. (3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 18.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2619:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo