Art. 2

In vigore dal 28 ago 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la riduzione applicata all'importo dell'integrazione per il cotone, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissata a 5,761 ECU per 100 kg.
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