Art. 2

In vigore dal 18 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 281 del 13. 10. 1983, pag. 22. (5) GU n. L 225 del 22. 8. 1984, pag. 22. (6) GU n. C 200 del 9. 8. 1986, pag. 4. (1) GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 12. (2) GU n. L 296 dell'8. 11. 1985, pag. 26. (3) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2512 | Portale Normativo