Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2786/83 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 18 ago 1987
«
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame, di cui alla sottovoce 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originarie della Cecoslovacchia e dell'Ungheria.
2. L'importo del dazio è pari:
alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e:
- 522 ECU per il solfato di rame pentaidrato originario della Cecoslovacchia e dell'Ungheria,
- 630 ECU per il solfato di rame monoidrato originario dell'Ungheria,
oppure, se più elevate, alle seguenti percentuali di tale prezzo:
- 5 % per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia,
- 19 % per il solfato di rame pentaidrato e monoidrato originario dell'Ungheria.
3. A questo dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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