Art. 2
In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.
Storico versioni
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